Traduzione non vincolante. Il presente documento è una traduzione dell’originale tedesco, fornita a solo scopo informativo. La versione giuridicamente vincolante è quella tedesca, disponibile all’indirizzo https://mcgesund.eu/de-DE/rechtliches/affiliate-bedingungen. In caso di difformità tra la presente traduzione e l’originale tedesco, prevale la versione tedesca.
Versione: 2026-09-15 v1.2
Le presenti condizioni disciplinano la partecipazione al programma di affiliazione di Organon Informationssysteme GmbH (di seguito «McGesund»). Registrandosi come affiliato, l’utente accetta le presenti condizioni.
Articolo 1 Oggetto
L’affiliato procura a McGesund imprese in qualità di clienti paganti. Per ogni segnalazione andata a buon fine l’affiliato riceve una provvigione secondo le presenti condizioni.
Articolo 2 Partecipazione
(1) La partecipazione presuppone un’attività imprenditoriale dell’affiliato. L’affiliato agisce in modo autonomo e in nome proprio.
(2) Tra McGesund e l’affiliato non sussiste alcun rapporto di lavoro, di impiego o societario. L’affiliato non è autorizzato a rappresentare McGesund né a rendere dichiarazioni in suo nome.
(3) L’affiliato non è stabilmente incaricato dell’attività di intermediazione, ma opera caso per caso. Non si costituisce né un rapporto di agenzia commerciale ai sensi del § 84 del codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch, HGB) o dell’articolo 1 della direttiva 86/653/CEE, né un contratto di agenzia ai sensi dell’articolo 418a del Codice delle obbligazioni svizzero (Obligationenrecht, OR). All’affiliato non spetta alcuna protezione territoriale o di clientela, non è soggetto a istruzioni, non deve alcuna attività minima e può promuovere programmi analoghi di terzi. Non sussiste esclusiva in alcuna direzione.
(4) McGesund decide a propria discrezione in merito all’attivazione di un account affiliato e può porre fine alla partecipazione in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.
Articolo 3 Segnalazione e attribuzione
(1) L’affiliato riceve un link di segnalazione personale con un codice univoco. Se un’impresa si registra tramite tale link, la segnalazione viene attribuita all’affiliato.
(2) Il diritto alla provvigione sorge solo quando l’impresa segnalata sottoscrive un piano a pagamento e il pagamento è avvenuto. Le schede gratuite non danno luogo ad alcuna provvigione.
(3) Non sono remunerate le autosegnalazioni, le segnalazioni di clienti già esistenti nonché quelle ottenute con mezzi illeciti (spam, pubblicità ingannevole, violazione di marchi, offerte non autorizzate su marchi McGesund).
(4) L’attribuzione avviene tramite un cookie impostato all’apertura del link di segnalazione e valido 30 giorni. Se l’impresa si registra entro tale termine, la segnalazione è attribuita all’affiliato; successivamente non più.
(5) Se un utente apre in successione i link di segnalazione di più affiliati, vale l’ultimo link aperto. Se l’utente elimina il cookie o cambia dispositivo o browser, l’attribuzione può venire meno; non sussiste alcun diritto all’attribuzione in assenza di un’assegnazione rilevata tecnicamente.
(6) Indipendentemente dal link di segnalazione, l’impresa segnalata può inserire manualmente il codice dell’affiliato nel campo del codice di raccomandazione in fase di registrazione. In tal caso la segnalazione è attribuita a prescindere dal termine di cui al comma 4. L’affiliato trova il proprio codice nel suo account affiliato.
Articolo 4 Provvigione
(1) L’importo e il modello della provvigione (una tantum o ricorrente, importo fisso o percentuale) sono concordati individualmente e indicati nell’account affiliato.
(1a) La base di calcolo di una provvigione percentuale è l’importo netto del piano effettivamente fatturato all’impresa segnalata per il rispettivo periodo di fatturazione, dedotti gli sconti concessi e IVA esclusa. I mesi gratuiti non danno luogo ad alcuna provvigione.
(1b) Una provvigione ricorrente sorge per ciascun periodo di fatturazione per il quale l’impresa segnalata ha pagato la fattura. Se la sua durata è limitata, questa è calcolata in mesi a decorrere dall’inizio del primo periodo di fatturazione che ha dato luogo a provvigione; un cambio di piano non fa decorrere nuovamente la durata.
(2) L’aliquota provvigionale vigente al momento della segnalazione continua ad applicarsi a quella segnalazione; le modifiche successive valgono solo per le segnalazioni future.
(3) Se una fattura è annullata, non pagata o rimborsata, la provvigione relativa al periodo di fatturazione interessato viene meno o viene stornata. Restano impregiudicate le provvigioni relative ad altri periodi di fatturazione.
(4) Se dopo il pagamento emerge che una segnalazione è avvenuta in violazione del punto 3.3, McGesund può richiedere la restituzione della relativa provvigione o compensarla con diritti provvigionali futuri. Tale diritto è limitato a dodici mesi dal pagamento.
Articolo 5 Liquidazione mediante autofatturazione (§ 14 comma 2 della legge tedesca sull’IVA — Umsatzsteuergesetz, UStG)
(1) La provvigione è liquidata con la procedura di autofatturazione: McGesund emette il documento in nome e per conto dell’affiliato. L’affiliato non emette una propria fattura.
(2) L’affiliato è tenuto a indicare la propria posizione fiscale (numero di partita IVA, regime dei contribuenti minori ai sensi del § 19 della legge tedesca sull’IVA (Umsatzsteuergesetz, UStG) o un regime equivalente del proprio Stato di stabilimento) e a comunicare senza indugio ogni variazione. Se l’affiliato è stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta è dovuta da McGesund ai sensi dell’articolo 196 della direttiva 2006/112/CE (inversione contabile). Se l’affiliato è stabilito al di fuori dell’Unione europea — ad esempio in Svizzera —, la prestazione è imponibile presso la sede di McGesund ai sensi del § 3a, comma 2, UStG, e l’imposta è parimenti dovuta da McGesund ai sensi del § 13b, comma 2, n. 1, in combinato disposto con il comma 5, UStG. In entrambi i casi il documento di autofatturazione non espone IVA tedesca e reca l’indicazione dell’inversione contabile.
(3) L’affiliato può opporsi a un documento di autofatturazione; in tale misura il documento perde efficacia di fattura.
(4) La liquidazione e il pagamento avvengono in euro. Il pagamento avviene sul conto indicato nell’account affiliato non appena la provvigione confermata raggiunge l’importo minimo ivi riportato. La liquidazione è mensile; il pagamento avviene entro 14 giorni dalla liquidazione. McGesund sostiene le spese della propria banca; le commissioni della banca beneficiaria e i costi di un’eventuale conversione valutaria sono a carico dell’affiliato.
(5) Se l’importo minimo non viene raggiunto, l’importo è riportato al mese successivo. Alla cessazione della partecipazione l’eventuale saldo residuo è corrisposto a prescindere dall’importo minimo, purché superi i costi del bonifico.
Articolo 6 Marchio e materiale pubblicitario
(1) Per la durata della partecipazione McGesund concede all’affiliato il diritto semplice, non trasferibile e revocabile in qualsiasi momento di utilizzare il nome, i marchi denominativi e figurativi nonché il materiale pubblicitario messo a disposizione da McGesund, esclusivamente ai fini della segnalazione.
(2) Non è consentita alcuna modifica del materiale pubblicitario, in particolare del logo, del lettering o dei colori. L’affiliato non deve dare l’impressione di agire in nome di McGesund, di far parte dell’impresa o di gestire un sito ufficiale di McGesund.
(3) Con la cessazione della partecipazione il diritto d’uso viene meno. L’affiliato rimuove senza indugio materiale pubblicitario e marchi dai propri canali.
Articolo 7 Obblighi dell’affiliato
(1) L’affiliato promuove McGesund in modo veritiero e corretto. È vietata la pubblicità ingannevole, illecita o contraria al buon costume.
(2) L’affiliato contrassegna i link di segnalazione e i contenuti creati per McGesund in modo chiaro e inequivocabile come pubblicità e rende noto di percepire una provvigione per le sottoscrizioni procurate. La natura pubblicitaria deve essere riconoscibile prima che il link venga attivato (cfr. allegato I, n. 11, della direttiva 2005/29/CE). Si applica di volta in volta il diritto del mercato in cui la pubblicità è diffusa.
(3) Se l’affiliato contatta direttamente imprese, ad esempio tramite e-mail, messaggio diretto su social network o servizi di messaggistica, telefono o SMS, rispetta le norme in materia di pubblicità e di protezione dei dati vigenti nel rispettivo mercato, in Germania in particolare il § 7 della legge tedesca contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) e il regolamento generale sulla protezione dei dati. Invia pubblicità mediante messaggi elettronici solo nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi di tali norme, in particolare quando sussista l’eventuale necessario consenso preventivo del destinatario.
(4) Sono vietati in particolare i messaggi inviati in massa o in modo automatizzato, l’impiego di bot, l’utilizzo di elenchi di contatti di provenienza incerta nonché i messaggi che traggono in inganno sull’identità del mittente, sulla finalità pubblicitaria o sulla provvigione. L’affiliato rispetta le condizioni d’uso delle piattaforme da lui utilizzate.
(5) Se un’impresa contattata rifiuta ulteriori contatti o vi si oppone, l’affiliato si astiene da ogni ulteriore contatto con tale impresa per promuovere McGesund. L’affiliato si presenta come partner commerciale indipendente e non si spaccia per collaboratore di McGesund.
(6) Se l’affiliato si basa su un consenso, lo documenta e ne fornisce la prova a McGesund su richiesta.
(7) L’affiliato è responsabile della tassazione dei propri redditi.
Articolo 8 Responsabilità
(1) McGesund non deve un determinato numero di segnalazioni, né una remunerazione minima, né la disponibilità ininterrotta della piattaforma, né la prosecuzione del programma.
(2) McGesund non deve alcuna determinata esattezza o completezza dell’attribuzione tecnica. L’attribuzione tramite il link di segnalazione presuppone che il cookie di cui al punto 3.4 sia impostato e conservato fino alla registrazione. Circostanze al di fuori della sfera di controllo di McGesund — in particolare la cancellazione o il blocco dei cookie, i blocchi di pubblicità e script, il cambio di dispositivo o browser nonché le impostazioni del terminale — non danno luogo ad alcun diritto alla provvigione né a responsabilità. L’inserimento manuale del codice di cui al punto 3.6 resta impregiudicato.
(3) McGesund risponde illimitatamente in caso di dolo, di lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute, nonché di colpa grave dei propri rappresentanti legali e dirigenti.
(4) In caso di colpa grave di semplici ausiliari e in caso di colpa lieve, McGesund risponde soltanto per la violazione di un obbligo contrattuale essenziale — un obbligo il cui adempimento rende anzitutto possibile la corretta esecuzione del presente contratto e sulla cui osservanza l’affiliato può regolarmente fare affidamento. In tali casi la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile, e comunque all’importo complessivo delle provvigioni corrisposte all’affiliato nei sei mesi precedenti l’evento dannoso.
(5) Nei casi di cui al comma 4 è esclusa la responsabilità per mancato guadagno, provvigioni non percepite, danni indiretti e danni conseguenti.
(6) I diritti dell’affiliato fondati su colpa lieve si prescrivono in dodici mesi dalla conoscenza; restano impregiudicati i termini di prescrizione di legge per i casi di cui al comma 3.
(7) Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz, ProdHaftG) nonché in caso di dolosa reticenza o di assunzione di una garanzia.
(8) L’affiliato manleva McGesund da pretese di terzi fondate su una violazione a lui imputabile dei punti 3.3, 6 o da 7.1 a 7.6. La manleva comprende le ragionevoli spese di difesa legale, in particolare le spese di diffida (Abmahnung), gli onorari di avvocato e le spese processuali. McGesund informa senza indugio l’affiliato delle pretese fatte valere, gli dà la possibilità di prendere posizione e non riconosce pretese senza il suo consenso, salvo che ciò non possa essere ragionevolmente preteso.
Articolo 9 Protezione dei dati
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del programma è disciplinato dall’informativa sulla privacy di McGesund.
Articolo 10 Durata e recesso
La partecipazione può essere cessata da entrambe le parti in qualsiasi momento con effetto immediato. I diritti alla provvigione già sorti e confermati restano impregiudicati.
Articolo 11 Modifiche alle presenti condizioni
(1) McGesund può modificare le presenti condizioni con un preavviso di almeno quindici giorni prima dell’entrata in vigore, in forma testuale. L’annuncio indica i passaggi modificati.
(2) Se l’affiliato si oppone alla modifica prima della sua entrata in vigore, la partecipazione cessa con l’efficacia della modifica. I diritti alla provvigione già sorti e confermati restano impregiudicati.
(3) Alle segnalazioni effettuate prima dell’entrata in vigore di una modifica continuano ad applicarsi le condizioni vigenti al momento della segnalazione.
Articolo 12 Riservatezza
(1) Le parti trattano come riservate le informazioni riservate dell’altra parte e le utilizzano esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto. Sono riservati in particolare aliquote e modelli provvigionali, dati di liquidazione, informazioni sulle imprese segnalate nonché i documenti contrassegnati come riservati.
(2) Sono escluse le informazioni di pubblico dominio, sviluppate autonomamente o lecitamente ottenute da terzi, nonché le divulgazioni imposte dalla legge o da un provvedimento dell’autorità.
(3) L’obbligo sussiste per la durata della partecipazione e per tre anni successivi alla sua cessazione.
Articolo 13 Cessione e compensazione
(1) L’affiliato può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto solo previo consenso di McGesund. Il consenso non può essere negato senza motivo oggettivo. Resta impregiudicato il § 354a del codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch, HGB).
(2) L’affiliato può compensare solo con crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Un diritto di ritenzione gli spetta soltanto per pretese derivanti dal presente rapporto contrattuale.
Articolo 14 Disposizioni finali
Si applica il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Se l’affiliato è imprenditore, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è la sede di McGesund. McGesund è altresì legittimata ad agire nei confronti dell’affiliato presso il foro generale di quest’ultimo. L’eventuale invalidità di singole disposizioni non pregiudica la validità delle restanti.
Articolo 15 Lingua e versione vincolante
(1) Le presenti condizioni sono redatte in lingua tedesca ed eventualmente messe a disposizione in altre lingue a scopo informativo.
(2) Per il contenuto e l’interpretazione delle presenti condizioni fa fede esclusivamente la versione tedesca. In caso di difformità tra la versione tedesca e una versione in altra lingua, prevale quella tedesca.
(3) La versione tedesca è disponibile all’indirizzo https://mcgesund.eu/de-DE/rechtliches/affiliate-bedingungen.
Versione 1.2 · in vigore dal 15.09.2026